Albergo Diffuso: guida aggiornata alle normative regionali (2)
SECONDA PARTE
Le regolamentazioni regionali più interessanti
La prima regolamentazione dell’albergo diffuso ha trovato collocazione nell’ambito delle attività normative regionali dirette a dare attuazione alle previsioni della legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo (oggi abrogata a norma dell’art. 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.C.M. 13 settembre 2002)[1].
In particolare, l’art. 6, ultimo comma, della legge quadro prevedeva che, in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali, le regioni potessero disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica, introducendo nuove “tipologie” di imprese ospitali o, più semplicemente, individuando nuove “denominazioni” per le strutture ricettive alberghiere o extra alberghiere, da affiancare a quelle già previste dalla legge.
Al pari di altre regioni italiane, la Regione Sardegna approfittò dell’opportunità accordata dalla legge di regolare altre forme di ricettività introducendo una disciplina compiuta dell’albergo diffuso, procedendo ad identificare le caratteristiche della nuova denominazione dell’impresa ricettiva nell’ambito della tipologia delle strutture alberghiere.
La disciplina dell’albergo diffuso è stata così introdotta per la prima volta dall’art. 25, comma 2, della legge Regione Sardegna 12 agosto 1998, n. 27, recante disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere e modifica della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, in materia di classificazione delle aziende ricettive. Nell’articolo si prevede che «possono assumere la denominazione di “albergo diffuso” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali».
La medesima legge regionale stabilisce che l’obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio alberghiero.
Pur introducendone la figura in occasione della regolamentazione delle strutture ricettive extra alberghiere, pertanto, la Regione Sardegna ha compiuto una scelta chiara in favore dell’inquadramento della nuova forma di ricettività nella tipologia “albergo”, attribuendo all’albergo diffuso la valenza di possibile “denominazione” della struttura ricettiva alberghiera.
La disciplina regionale ne identifica le caratteristiche principali, individuando gli elementi costitutivi nella gestione centralizzata dei servizi, nella necessaria separazione delle unità abitative, nella limitata distanza tra gli alloggi e i servizi principali, nella collocazione in centro storico della struttura ricettiva[2].
Nella disciplina regionale della Sardegna, pertanto, la nozione di albergo diffuso è strettamente legata a definizione di “albergo” – del quale deve presentare tutti i caratteri qualificanti previsti dalla legge – inteso come «esercizio pubblico a gestione unitaria, che offre ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili» (art. 2, comma 1, della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, recante Norme per la classificazione delle aziende ricettive).
Trattandosi di un «esercizio ricettivo aperto al pubblico, a gestione unitaria, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile» (art. 6, comma 2, legge n. 217/1983), l’albergo diffuso è interamente soggetto alla disciplina prevista per le strutture ricettive alberghiere.
Poiché presenta natura giuridica di albergo in senso proprio, l’albergo diffuso, tra l’altro, adotta una forma giuridica idonea a consentirne una gestione unitaria, offre servizi di ospitalità di livello alberghiero, è classificato secondo la normativa applicabile alla ricettività alberghiera, rispetta la disciplina urbanistica prevista per le strutture alberghiere, è assoggettato al regime tributario degli alberghi.
Il fatto che sia generalmente qualificato come “denominazione” particolare dell’albergo e non come “tipologia” specifica di struttura ricettiva non soltanto consente una maggiore flessibilità nella disciplina, ma semplifica anche, in talune ipotesi, la sua stessa configurazione da parte del legislatore regionale.
È questo il caso, in particolare, della regolamentazione della Regione Emilia-Romagna, che ha introdotto norme in materia di albergo diffuso con delibera della Giunta regionale del 4 maggio 2007, prot. n. TUR/07/149662, avvalendosi a tale fine della possibilità accordata dagli artt. 3, comma 2, e 5, comma 9, della legge 28 luglio 2004, n. 16, di definire in via regolamentare i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive.
Per inciso, anche se successivamente superato dalla normativa più recente, va segnalato, che oltre alle normative regionali esiste anche un decreto nazionale definito Codice del Turismo, approvato il 7 ottobre 2010 del Consiglio di Ministri, che all’articolo 10 “Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere”, cita assieme agli alberghi, ai motels, ai villaggi-albergo, alle residenze turistico alberghiere, alle residenze d’epoca …, anche gli alberghi diffusi, che sono così definiti “Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzate dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici, e comunque collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e altri eventuali servizi accessori”.
Giancarlo Dall’Ara
(segue)
Il primo articolo di questa nuova serie di articoli dedicati ala normativa degli Alberghi Diffusi lo trovate qui: https://www.albergodiffuso.com/normative-dellalbergo-diffuso-guida-aggiornata.html
[1] M. Malo, Il sistema delle fonti, in V. Franceschelli – F. Morandi, Manuale di diritto del turismo, 3a ed., Torino, 2006.
[2] In questa prospettiva è importante richiamare i contenuti del piano di sviluppo turistico della Comunità montana Marghine Planargia, di Giancarlo Dall’Ara, al quale si deve l’ispirazione di fondo della normativa regionale in oggetto.
INTERNATIONAL PRESS