Normative dell’Albergo Diffuso: Guida aggiornata

Guida aggiornata alle normative dell’Albergo Diffuso in Italia 

Abstract

L’albergo diffuso rappresenta un modello originale di ospitalità che interessa tutte le regioni italiane. La presenza di soluzioni normative non sempre omogenee nei diversi contesti territoriali, tuttavia, suggerisce alcune riflessioni sulle “regole del gioco”.

 

PRIMA PARTE

Un modello originale di ospitalità

Nel panorama delle “nuove” forme di ospitalità, il modello dell’albergo diffuso costituisce uno dei modelli di maggior interesse introdotti dalle leggi regionali italiane.

La prima elaborazione compiuta del modello si deve ad un lavoro di Giancarlo Dall’Ara, Piano di sviluppo turistico della Comunità Montana «Marghine Planargia», Macomer, 1995, nell’ambito del quale una parte specifica è dedicata espressamente all’albergo diffuso (l’esperienza maturata nel corso del progetto relativo all’albergo diffuso di Bosa (Nuoro) è stata anche alla base della prima regolamentazione del modello, introdotta dalla Regione Sardegna nel 1998). In precedenza, la prima definizione del concept di albergo diffuso, accompagnata da un primo piano di fattibilità, venne sviluppata nel Montefeltro, in occasione della ideazione di un progetto turistico per il Comune di San Leo: G. Dall’Ara, Progetto di sviluppo turistico di San Leo, 1989.

L’AD sfrutta il trend della domanda per le soluzioni extra alberghiere e non tradizionali, pur mantenendo le caratteristiche qualitative e il livello di servizi proprio della sistemazione alberghiera.

L’albergo diffuso si qualifica per essere un «esercizio ricettivo situato in un centro storico di un borgo caratterizzato dalla presenza di una comunità viva, dislocato in più stabili vicini tra loro, con gestione unitaria in grado di offrire servizi alberghieri a tutti gli ospiti»[1].

I requisiti essenziali della nuova forma ricettiva sono quindi riconducibili alla gestione unitaria dell’attività imprenditoriale; all’offerta dell’ospitalità in più edifici separati; alla centralizzazione dei servizi comuni per gli ospiti; all’offerta di servizi di accoglienza di carattere alberghiero; alla distanza ragionevole tra le unità abitative e gli spazi comuni; alla presenza di una comunità viva ospitante; all’integrazione nel territorio e nella sua cultura; alla presenza di un ambiente autentico[2].

L’esperienza dell’esercizio di attività ricettive attraverso sistemi di ospitalità diffusa interessa tutte le regioni italiane, alcune delle quali impegnate in un delicato processo di adeguamento del proprio assetto normativo alle nuove esigenze del comparto turistico.

L’atteggiamento delle diverse regioni italiane nei confronti di questo nuovo modello non è stato sempre univoco ed ispirato a scelte omogenee, tanto da rendere talora determinante l’accreditamento da parte della Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi (ADI)[3].

D’altra parte, l’albergo diffuso si colloca in un contesto diverso da altre forme alberghiere già disciplinate dalla legge: si differenzia dall’“hotel” inteso in senso tradizionale, cioè dall’hotel verticale, per il fatto che l’ospitalità è offerta in più stabili separati[4]; si distingue dal “villaggio-albergo” per il fatto che le unità abitative, dislocate in più stabili con servizi centralizzati, non insistono in una unica area. Si distingue poi dall’agriturismo perché l’AD nasce per lo specifico dei borghi e non per il contesto rurale, nonché dai B&B perché l’AD conta su più camere, su una forma di gestione imprenditoriale e professionale in più stabili, vicini tra loro.

Le ragioni per prevedere una specifica disciplina dell’albergo diffuso, pertanto, trovano giustificazione anzitutto nell’esigenza di normare un modello originale di ospitalità che, per le sue specifiche caratteristiche, non trova compiuta collocazione nelle consuete tipologie ricettive già previste dalle leggi.

A ciò si aggiunga che il particolare contesto abitativo in cui si inserisce e le modalità di erogazione del servizio alberghiero richiedono talora la previsione di disposizioni ad hoc, che consentano di adattare i rigidi vincoli imposti alle strutture ricettive alberghiere tradizionali ad un modello flessibile di accoglienza, garantiscano trasparenza nell’offerta turistica a tutela degli ospiti, permettano la salvaguardia delle regole di concorrenza tra i diversi operatori ospitali.

Non si può sottacere, infine, che gli immobili destinati all’attività ricettiva diffusa possono presentare importanti particolarità strutturali e che il contesto urbano nel quale sono collocate le unità abitative può rendere difficoltoso garantire il rispetto di alcune regole generali[5].

Giancarlo Dall’Ara

(segue)

[1] In questi termini è formulata la definizione presentata da G. Dall’Ara, Il fenomeno degli alberghi diffusi in Italia, in Il fenomeno degli alberghi diffusi in Italia – Report 2004, a cura di G. Dall’Ara e M. Esposto, Campobasso, 2005, 16, presentato in occasione della prima conferenza nazionale su Albergo diffuso e ospitalità nei territori, organizzata a Campobasso nei giorni 6 e 7 dicembre 2004 dal Patto territoriale del Matese. In precedenza cfr. G. Dall’Ara – P. Marongiu, Report sul fenomeno dell’albergo diffuso in Italia, in Rapporto sul turismo italiano, Firenze, 2003.

[2] Cfr. G. Dall’Ara, Il fenomeno degli alberghi diffusi in Italia e in Sardegna, relazione presentata al 2° convegno nazionale sull’albergo diffuso, tenutosi a Cagliari il 24 novembre 2006, pag. 1 del dattiloscritto.

[3] L’Associazione ADI www.alberghidiffusi.it.

[4] Secondo il disposto dell’art. 6, comma 2, della (oggi abrogata) legge 17 maggio 1983, n. 217, Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica, sulla scorta del quale sono formulate le norme regionali di recepimento, «gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile».

[5] Si pensi, ad esempio, ai requisiti strutturali di alloggi collocati in immobili di pregio storico, alle effettive possibilità di accesso per i disabili a tutte le unità abitative, al rispetto di alcune norme relative alla sicurezza degli edifici e alla predisposizione dei relativi servizi di prevenzione.

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