Albergo Diffuso, situazione attuale e normativa in Italia
Aggiungo alle versioni precedenti di questo post gli aggiornamenti necessari:
il primo riguarda l’interessante regolamento della Campania, approvato dalla Giunta regionale, del quale riporto la relazione:
1. REGOLAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL’ART.8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N.17 DEL 2001
Relazione di accompagnamento
L’albergo diffuso è una struttura ricettiva turistica originale la cui formula si è rivelata assai adatta per comuni e borghi che ospitano centri storici dotati di interesse culturale e di attrattività.
L’albergo diffuso, nasce per offrire un’esperienza di soggiorno all’interno di una piccola comunità , di un centro storico, a cui il turismo può fornire lo stimolo per la nascita e lo sviluppo di nuovi servizi e la opportunità di crescita attraverso la valorizzazione dei prodotti e della cultura locali.
L’albergo diffuso è un albergo a tutti gli effetti ma ha la peculiarità di aderire al territorio in cui sorge ed è particolarmente rispettoso del contesto ambientale ed urbano preesistenti dal momento che non si basa sulla costruzione di nuovi immobili ma sull’utilizzazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
La Campania possiede tutti i requisiti per dare vita a questa originale tipologia di ricettività turistica diffusa, peraltro presente nella normativa di quasi tutte le Regioni italiane e, promuovere, anche per questa via, i beni naturalistici, ambientali e culturali dei centri storici e dei propri territori
La legge regionale n.4 del 15 marzo 2011 all’art.1,comma 128 ha disciplinato la struttura ricettiva
denominata albergo diffuso riportando tale disciplina all’art.8 bis della legge regionale n.17 del 2001.
Il citato articolo affida altresì alla Giunta Regionale di stabilire le caratteristiche dei centri storici nei quali è consentita la realizzazione dell’albergo diffuso.
Il presente regolamento definisce tali caratteristiche e disciplina le modalità attuative di quanto disposto dall’art.8 della legge regionale n.17 del 2001.
Gli artt. 1 e 2 del Regolamento riportano la disciplina dell’albergo diffuso come declinata all’art. 8 della legge regionale n.17 del 2001
L’art.3 localizza il Centro storico al cui interno l’albergo diffuso può sorgere .
L’art.4 elenca le condizioni che i centri storici debbono rispettare per ospitare al proprio interno l’albergo diffuso:
abitabilità, vitalità e vivibilità e una popolazione residente di almeno 10 famiglie;
animazione della vita economica attraverso attività commerciali o artigianali o enogastronomiche
ovvero servizi pubblici o privati capaci di attrazione;
appartenenza a comuni fino a 5000 abitanti.
Il dimensionamento demografico dei comuni, nei cui centri storici l’albergo diffuso può sorgere, è un
elemento non secondario nella corretta configurazione normativa di questa tipologia ricettiva.
Il prof. Giancarlo Dall’Ara, che per primo ha messo a punto il modello di ospitalità denominato albergo diffuso, ha riportato tra le ragioni per le quali le Regioni dovrebbero stabilire regole comuni per gli alberghi diffusi “l’incremento del turismo nelle zone interne” (G. Dall’Ara “Manuale dell’albergo diffuso” 2010 Franco Angeli editore).
In Campania i comuni inferiori ai 5000 abitanti sono 331 su 551 pari al 60,07% del totale. Nelle province interne di Avellino e Benevento l’incidenza percentuale raggiunge l’85,27% della totalità dei comuni.
Se si guarda poi alla distribuzione degli alberghi campani sul territorio essa risulta assai disomogenea: più dell’85% degli alberghi si distribuisce tra la provincia di Napoli (57,1%) e quella di Salerno (29,5%).
Parimenti i posti letto delle due province citate rappresentano più dell’87% del totale regionale, con il 60,8% nella provincia di Napoli e il 26,2% in quella di Salerno.
Il tema di una offerta ricettiva sul territorio regionale più equilibrata ma anche innovativa e sostenibile è dunque quanto mai attuale per una nuova legislazione regionale in materia turistica.
Pertanto l’individuazione del dimensionamento demografico ottimale della comunità locale ospitante non risponde soltanto ad un fondamentale criterio di discrezionalità legislativa ma attiene direttamente alle caratteristiche fondanti di questa originale tipologia di ricettività che è l’Albergo diffuso. Il successo del modello albergo diffuso richiede, insieme ad altre condizioni qualitative, un numero di residenti coerente con la possibilità per gli ospiti di vivere un’esperienza autentica a diretto contatto con la cultura e lo stile di vita locali.
Da questo punto di vista fissare un requisito demografico riferito ai centri storici oppure ai comuni al cui interno essi sono ubicati non va inteso come un limite alla libertà dell’imprenditore ma come uno strumento di valorizzazione irrinunciabile perché costitutivo della specificità della struttura ricettiva denominata Albergo diffuso.
Del resto anche le leggi regionali di seconda generazione (Liguria, Piemonte, Puglia ,Emilia Romagna già da prima) riportano indicazioni dimensionali .
L’art. 5 definisce le unità abitative dell’albergo diffuso distinguendole in camere e alloggi, questi ultimi, dotati di cucina autonoma o di posto cottura, non superano il 40 per cento dell’intera capacità ricettiva. Il comma 4 pone le unità abitative in almeno due edifici autonomi e indipendenti. Il comma 5 stabilisce che la distanza tra le unità abitative non superi i trecento metri in linea d’aria o i quattrocento metri pedonali effettivi dallo stabile principale in cui è collocato l’ufficio di ricevimento dell’albergo. Il comma 6 fissa le percentuali che le unità abitative devono rispettare ricadendo all’interno del centro storico.
L’art. 6 disciplina l’esercizio e la gestione dell’albergo diffuso ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990 e s.m. e i. con l’applicazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) inoltrata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap). L’albergo diffuso è gestito in forma imprenditoriale e, all’interno della struttura, la somministrazione diretta o indiretta di cibi e bevande si avvale di prodotti tipici dell’enogastronomia della comunità ospitante o comunque regionali. E’ altresì consentita l’esposizione e la vendita sia di prodotti tipici agroalimentari che artigianali di origine locale nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’art. 7 disciplina l’apertura annuale e stagionale dell’albergo diffuso
L’art.8 riporta gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza e di comunicazione di prezzi e dei flussi turistici a cui sono tenuti i titolari dell’albergo diffuso.
L’art.9 definisce la classificazione dell’albergo diffuso effettuata dai comuni e auto dichiarata, per le nuove attività, con la Scia.
L’art.10 ai commi 2 e 3 incentiva il conseguimento dell’eccellenza e della qualità certificata degli alberghi diffusi e la loro ubicazione nei “centri storici di particolare pregio”.
L’art. 11 riporta le disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità che gli alberghi diffusi devono rispettare .
L’art. 12 affida ai comuni la vigilanza e il controllo sugli alberghi diffusi ai sensi della legge regionale n.15 del 1984.
L’art. 13 elenca i requisiti minimi dimensionali a cui l’albergo diffuso, che non utilizza edifici costruiti a fini alberghieri, deve attenersi.
2. il secondo aggiornamento riguarda la Delibera della Giunta regionale del 23 ottobre 2012 (n. 1515) con la quale la Regione Emilia Romagna autorizza l’apertura di Alberghi Diffusi in Comuni che hanno da 5 mila a 8 mila abitanti, che ne facciano motivata richiesta.
3. il terzo aggiornamento riguarda il Report 2014 che fa il punto sul fenomeno degli Alberghi Diffusi in Italia e che trovate qui: http://www.albergodiffuso.com/report-sullalbergo-diffuso-2014.html
4. un breve stralcio della Delibera di Giunta Regionale n°IX/1189 del 29 dicembre 2010 (pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n°2 del 12 gennaio 2011, con la quale Regione Lombardia ha approvato le “Linee guida per lo svolgimento da parte delle Province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri”) che mi sembra utile per chiarire cosa è un Albergo Diffuso:
L’“albergo diffuso” è una tipologia di recente diffusione in Italia ed Europa, nata dall’idea di utilizzo a fini turistici delle case vuote ristrutturate coi fondi del post terremoto del Friuli (1976).
Il modello di ospitalità “albergo diffuso” è stato messo a punto da Giancarlo Dall’Ara, docente di marketing turistico ed è stato riconosciuto in modo formale per la prima volta in Sardegna con
una normativa specifica che risale al 1998. – La progressiva e costante diffusione dell’”albergo diffuso” è dovuta principalmente all’attenzione di una parte della domanda turistica ai contenuti di sostenibilità e rispetto dell’ambiente proposte da alcuni luoghi di soggiorno. E’ in questo contesto che va collocata la natura propria di tale tipologia ricettiva. La naturale collocazione, pertanto, dell’”albergo diffuso”, riferendosi ad un modello ampio ed elastico definibile come “paese albergo”, vede privilegiare i piccoli centri storici ed i borghi e nuclei di antica formazione o gli insediamenti rurali o montani, pur non escludendo la validità di soluzioni legate a singole presenze significative in contesti diversamente urbanizzati.
(tratto da: LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
http://www.regione.lombardia.it/shared/ccurl/1019/630/linee%20guida%20All%201%20DGR%201189.pdf )
Ed ora il quadro normativo aggiornato a settembre 2014
Le leggi regionali sull’Albergo Diffuso
- Regione Sardegna (Legge Regionale n. 27 del 12 agosto 1998, modifica alla L.R. n. 22 del 14 maggio 1984)
- Regione Friuli Venezia Giulia (Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2002)
- Regione Marche (Legge Regionale n. 9 dell’11 luglio 2006. Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 14 maggio 2007)
- Regione Umbria (Legge Regionale n. 18 del 27 dicembre 2006)
- Regione Emilia Romagna (Deliberazione Giunta Regionale del 25 giugno 2007, Legge Regionale n. 16 del 2004, art. 3, c. 2. Delibera della Giunta Regionale n. 916 del 4 maggio 2007, prot. n. TUR/07/149662)
- Regione Liguria (Regolamento Regionale n. 2 del 30 gennaio 2009. Legge Regionale n. 2 del 07 febbraio 2008. Regolamento Regionale n. 5 del 25 ottobre 2007. Legge Regionale n. 13 del 21 marzo 2007)
- Provincia autonoma di Trento (Legge n. 20 del 15 novembre 2007, modifica alla Legge Provinciale n. 7 del 15 maggio 2002)
- Regione Toscana (B.U.R. n. 34 del 20 agosto 2008)
- Regione Calabria (Legge Regionale n. 8 del 05 aprile 2008)
- Regione Lazio (Delibera Giunta Regionale 16 maggio 2008, art. 2. Regolamento Regionale n. 16 del 24 ottobre 2008)
- Regione Basilicata (Norma del 2009. Legge Regionale n. 6 del 04 giugno 2008)
- Regione Lombardia (Legge n. 8 del 09 febbraio 2010)
- Regione Valle d’Aosta (Legge Regionale n. 1 del 16 febbraio 2011, B.U.R. n. 10 del 10 marzo 2011)
- Regione Campania (Disegno di Legge Regionale sul Turismo n. 626 del 15 novembre 2011. Decreto n. 579 del 08 agosto 2003. Legge Regionale n. 17 del 24 novembre 2001, integrata con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali n. 24 del 29 dicembre 2005 e n. 4 del 15 marzo 2011)
- Regione Puglia (Regolamento Regionale n. 6 del 22 marzo 2012, Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla L.R. n. 17 del 2011)
- Regione Veneto (Delibera 30 maggio 2013 n. 11)
- Regione Sicilia (Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 11)
- Regione Abruzzo (Legge Regionale 9 agosto 2013, n. 22)
- Regione Piemonte (Legge Regionale 12 agosto 2013, n. 17)
- Regione Molise (Legge Regionale 25 marzo 2014, n. 7)
I caratteri dell’Albergo Diffuso
Riprendo il post di un Gal piemontese: “L’Albergo Diffuso è un modello di ricettività messo a punto dal riminese prof. Giancarlo Dall’Ara, consulente di marketing turistico, docente di Marketing nel turismo presso l’Università di Perugia, ed oggi presidente dell’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (ADI).
Nel 2010, il New York Times ha presentato l’Albergo Diffuso come un modello in grado di contribuire al porre un freno allo spopolamento di borghi e di centri storici, ma anche come una proposta totalmente di fattura italiana.
- gestione unitaria ed imprenditoriale
- offerta di servizi alberghieri e di ambienti comuni a tutti gli ospiti alloggiati nei diversi edifici che lo compongono
- ambiente autentico fatto di case di pregio, arredate e ristrutturate non “per turisti”, ma per residenti anche se temporanei
- distanza tra gli immobili non tale da impedire alla gestione di offrire a tutti gli ospiti non solo servizi alberghieri, ma anche l’esperienza della formula ospitale
- presenza di una comunità viva
- gestione professionale non standard, coerente con la proposta di autenticità dell’esperienza e con radici nel territorio
- stile riconoscibile: un’identità leggibile in tutte le componenti della struttura ricettiva, che non si configura come una semplice sommatoria di case ristrutturate e messe in rete.
Si tratta di una proposta concepita per offrire agli ospiti l’esperienza di vita di un centro storico di una città o di un paese, potendo contare su tutti i servizi alberghieri (accoglienza, assistenza, ristorazione, spazi e servizi comuni per gli ospiti), alloggiando in case e camere che distano non oltre 200 metri dal cuore, dal fulcro, dall’anima dell’Albergo Diffuso, ossia dall’edificio nel quale sono collocati reception, ambienti comuni ed area ristoro.
L’Albergo Diffuso è anche un modello di sviluppo del territorio a impatto ambientale nullo. Infatti, per la sua realizzazione non è necessario costruire nulla, ma soltanto recuperare e mettere in rete quanto esiste già.
Un Albergo Diffuso, inoltre, è in grado di animare i centri storici, stimolando iniziative e l’attività di produttori locali, considerati una componente chiave dell’offerta.
Grazie all’autenticità della proposta, alla vicinanza delle strutture componenti l’albergo, alla presenza della comunità con i suoi residenti, riesce a proporre non un semplice soggiorno, ma unvero e proprio stile di vita.
Per tutte le suddette ragioni, un Albergo Diffuso non può essere proposto in borghi abbandonati.
Essendo l’offerta di uno stile di vita spesso indipendente dalle condizioni climatiche, l’Albergo Diffuso si pone come modello in grado di generare un indotto economico, offrendo un valido contributo al ripopolamento dei borghi.
ALL’ESTERO
Una visione puntale di quanto sta accadendo all’estero si può ricavare da questo link:
http://www.albergodiffuso.com/albergo-diffuso-international-press.html
Links utili sull’argomento
http://www.alberghidiffusi.it/
Associazione Nazionale Alberghi Diffusi (ADI)
http://www.albergodiffuso.com/
Alcune pubblicazioni e news
- Dall’Ara G., Piano di sviluppo turistico della Comunità Montana Margine Planaria, Ed. Il Ponte, Rimini, 1995
- Dall’Ara G., Sintesi del Piano di Sviluppo turistico del Comune di Rovereto, Amministrazione Comunale di Rovereto, Ed. Il Ponte, Rimoni, 1997
- Dall’Ara G., L’albergo diffuso, in Dall’Ara G., Di Bartolo S., Motaguti L., Modelli originali di ospitalità nelle piccole e medie imprese turistiche, Franco Angeli, Milano, 2000
- Dall’Ara G., L’albergo diffuso. un’idea che piace, La Rivista del Turismo, n. 1/2002
- Dall’Ara G., Marongiu P., Report sul fenomeno dell’albergo diffuso in Italia, Rapporto sul Turismo italiano, Mercury, Firenze, novembre 2003
- Dall’Ara G., Esposto M., Il fenomeno degli alberghi diffusi in Italia, Palladino Editore, Campobasso, 2005
- Dall’Ara G., Un modello originale di sviluppo turistico dei Borghi: l’Albergo Diffuso, in Dall’Ara G. (a cura di), Come progettare un piano di sviluppo turistico territoriale, G. Halley Editore, Matelica, 2009
- Dall’Ara G., Manuale dell’albergo diffuso. L’idea, la gestione, il marketing dell’ospitalità diffusa, Franco Angeli, Milano, 2010
Turismo nei borghi
http://www.albergodiffuso.com/turismo_nei_borghi.html